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Correva l’anno 2010, il 22 di maggio, a Jacksonville in Florida Laszlo Hanyecz ordinò due pizze da Domino’s e per pagare il conto di $41 usò 10.000 Bitcoin. Da quella famosa data, ora ricordata come Bitcoin Pizza Day, è trascorso molto tempo e quel portafoglio da 10.000 Bitcoin è passato da $41 a € 369.299.878,50 (14/04/2022).

Il vero aspetto rivoluzionario delle criptovalute, al di là della tecnicalità con cui vengono estratte, è quello di voler sostituire o affiancare i sistemi tradizionali della politica monetaria basata sulla supervisione di un istituto superiore. Il fenomeno è crescente, l’interesse galoppante, divenuto di portata tale da non poter più essere ignorato o relegato a fattispecie secondaria di scarsa rilevanza né dai privati (persone o imprese) né dalle istituzioni pubbliche.

INQUADRAMENTO DELLE CRIPTOVALUTE IN ITALIA

Banca D’Italia le ha definite come “rappresentazioni digitali di valore, utilizzate come mezzo di scambio o detenute a scopo di investimento, che possono essere trasferite, archiviate e negoziate elettronicamente”

L’Agenzia delle Entrate, chiamata a rispondere ad un interpello sul corretto trattamento di acquisto e cessione di moneta virtuale, con la Risoluzione n.72/E del 02/09/2016, ha recepito le indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea relegandole a beni non materiali facente funzioni di pagamento alternativa a quella avente corso legale la cui circolazione si fonda esclusivamente sull’accettazione volontaria degli operatori. Ma a differenza dei giudici europei le equipara a valute estere.

La compra-vendita di criptovalute in ambito d’impresa prevede l’emissione di fattura esente iva ex art. 10 DPR 633/72 (decreto Iva)

NATURA DEI REDDITI

Ai sensi dell’art. 67, c.1, lett. c-ter) costituiscono redditi diversi di natura finanziaria le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di valute estere oggetto di cessione a termine o rinvenienti da depositi o conti correnti. Quindi la semplice detenzione non genera nessuna fattispecie imponibile ma solo l’eventuale cessione ad un valore superiore al prezzo di acquisto.

Perché le plusvalenze siano tassabili occorrono due condizioni:

1) nel periodo di imposta della vendita la giacenza dei depositi e conti correnti complessivi sia superiore a € 51.645,69

2) per almeno 7 giorni lavorativi consecutivi;

N.b.: il contro valore in euro delle criptovalute dev’essere calcolato sulla base del cambio vigente all’inizio del periodo di riferimento ossia il cambio al 01 gennaio dell’anno in cui si verifica la cessione.

Questi appena enunciati sono i presupposti per l’eventuale tassazione della plusvalenza. Ora invece andiamo a vedere come si calcola la stessa. Prima di tutto dobbiamo determinare il costo di acquisizione applicando il metodo Lifo (last in first out) in base al quale si considerano cedute per prime le valute virtuali acquisite in data più recente.


Nota importante: in Italia vige il principio del worldwide taxation in base al quale si applicano le imposte nel paese di residenza per tutti i redditi percepiti anche di fonte estera scontando eventualmente quelle versate nel paese straniero. Questi crediti per imposte versate all’estero devono essere riportati nel quadro CE del modello redditi PF. Il principio però non è applicabile ai redditi assoggettati ad imposta sostitutiva e poiché le criptovalute rientrano in questa fattispecie il contribuente resterà gravato della doppia imposizione.

Le informazioni relative al risultato conseguito con la vendita delle “valute estere” devono transitare dalla dichiarazione dei redditi nel rispettivo Quadro RT del Modello Redditi PF. Il versamento dell’imposta, pari al 26%, avviene con la scadenza ordinaria di pagamento delle imposte sui redditi.

Di particolare rilevanza la considerazione che il contribuente ha interesse a compilare il Quadro RT del modello Redditi PF anche in caso di realizzazione di sole minusvalenze. Infatti, ricordano le istruzioni, che “nel caso in cui l’ammontare delle minusvalenze (o perdite) sia superiore a quello delle plusvalenze (o redditi) […] l’eccedenza è portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale situazione sia evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui essa si è verificata.

Con la risposta n. 788 del 24 novembre 2021 l’Agenzia delle Entrate ha espresso un concetto pleonastico ribadendo che qualora il contribuente detenga valute virtuali in wallet (portafoglio elettronico) senza porre in essere operazioni fiscalmente rilevanti non sia tenuto alla compilazione del Quadro RT ma del Quadro RW che è relativo al monitoraggio fiscale per operazioni suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia anche nell’ipotesi in cui il residente detenga le chiavi private.

Si intuisce la valutazione approssimativa dell’agenzia delle entrate equiparando le valute virtuali a quelle estere che invece rispetto a quelle tradizionali eliminano una pedina fondamentale nello scacchiere economico: il soggetto regolatore, la banca centrale, la pubblica autorità! E’ contraddittoria perché l’art. 2 del DPR 148/1988 stabilisce dettagliatamente cosa debba intendersi per valuta estera cioè di “biglietti di banca e di Stato esteri aventi corso legale” ma la criptomoneta è a-spaziale. Sempre nella Risposta 788/2021, pag. 7, primo capoverso, troviamo un’incongruenza nel precisare che le valute virtuali non sono soggette all’imposta delle attività finanziarie (IVAFE) detenute all’estero dalle persone fisiche in quanto tale imposta si applica esclusivamente ai depositi e conti correnti di natura bancaria.

Siamo solo all’inizio di un fenomeno che le Istituzioni dovranno prima o poi affrontare e le informazioni sopra riportate potrebbero nel giro di breve essere confermate dal legislatore o completamente stravolte, riviste. E’ una rivoluzione galileiana questa della finanza decentralizzata che sarà fortemente combattuta dal sistema tradizionale ma destinata a innovare il mondo!

Antonello Pio Troiano

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